Guida SEMISERIA al fund raising in Italia

startuitaliaHo sperato che qualche giornalista di StartupItalia! o Testate che si dichiarano “per startuper” si decidesse a fare il proprio mestiere informando correttamente ed esaustivamente i propri lettori di come fare fund raising in italia senza correre rischi. Attesa vana. Mi tocca improvvisarmi giornalista e pure esperto legale. In effetti, considerato che faccio l’imprenditore da anni, posso ben dire di essere esperto in fund raising. Non sapevo di essere a rischio galera. Beata incoscienza (NB: non ammessa dalla legge Italiana).

220px-BernardMadoffCominciamo con il dire che sei sei figlio uno come Berlusconi o sei un Berlusconi tu stesso non rischi quasi nulla perché se anche la fai grossa sicuro i mega avvocati pagati del paparino o da te troveranno il modo di tirarti fuori dai guai o al massimo mandati a fare volontariato. Se sei uno squattrinato e non sei anche avvocato allora è meglio che entri nell’ordine di idee di esser un delinquente a prescindere da ciò che farai o hai intenzione di fare. La legge Italiana, infatti, parte dal presupposto che tu sia in malafede qualsiasi cosa tu stia facendo quindi in questo caso parte dall’idea che tu sia un Bernard Madoff alla ricerca di facili guadagni. Che tu lo sia o no sarà un giudice a stabilirlo, un giudice italiano, con i tempi della giustizia italiana, con i costi della giustizia italiana… e mi fermo qui. Ed ora facciamo un pò di USE CASE all’americana.

Altra cosa che è bene che tu sappia è che in Italia ci sono migliaia di millantatori che si spacciano per investitori e magari di soldi ne investono pure ma la legge considera tali solo quelli professionali ovvero che hanno ricevuto un’autorizzazione. Sono le Banche, le SIM, i VC, Banche e simili. Insomma uno che ha messo 10k in un startup perché gli girava di farlo non è considerato un investitore professionale. Qui puoi scaricarti il documento che “spiega” cosa si intende per investitore professionale.

  1. NON HAI UNA SOCIETA’ MA SOLO UN IDEA E CERCHI SOCI E SOLDI. Devi fare attenzione a non parlarne in pubblico, non mandare mail a sconosciuti, non cercare di convincere sconosciuti che non siano investitori professionali, rivolgiti solo ad amici fidati e conoscenti di cui puoi provare aver avuto una relazione professionale o personale antecedente alla tua ricerca. Ti consiglio NON parlarne a più di 30 persone in totale. Oltre quella soglia i rischi aumentano di molto. Quindi evita di fare pitch in pubblico dicendo che cerchi soldi o soci per la tua idea. Selezione bene a chi dirlo. Cosa rischi, tutto e niente, dipende da come gli gira al PM di zona. Se ha altro da fare e nessuno ti denuncia assolutamente nulla altrimenti prega e cercati un avvocato se non due.
  2. HAI UNA SOCIETA’ CHE NON E’ UNA STARTUP INNOVATIVA CERCHI SOCI OPERATIVI E/o SOLDI? Stesso discorso di cui sopra per quanto riguarda nuovi soci ma almeno i soldi li puoi chiederli senza correre rischi ai tuoi già soci, ai tuoi dipendenti e in parte anche ai tuoi clienti o fornitori (che in genere già ti stanno finanziando con il loro credito)… Attento a non fare aumenti di capitale aperti e ad accettare come soci il primo che ti versa i soldi. Attento anche alle norme antiriciclaggio e antimafia. Ora la sanzione è amministrativa che mi risulta parta da 5k e, considerato, che lo Stato ha un bisogno disperato di soldi il rischio di prendersi una sanzione salata è alta. Non puoi fare equity crowd funding. Puoi andare in Banca e provarci a farti fare un prestito… In Italia… ahahah
  3. HAI UNA SOCIETA’ CHE E’ UNA STARTUP INNOVATIVA e CERCHI SOLDI? Valgono le stesse raccomandazioni del caso 1 ma hai la possibilità di fare equity crowd funding. Una volta che sei in campagna su un PORTALE autorizzato Consob allora puoi fare più o meno tutto ciò che ti pare. Puoi fare pitch, dire che cerci soldi, quanti ne cerchi, puoi mandare mail, andare di porta in porta, l’importante è che chi convinci poi faccia tutta la trafila burocratica che serve completare il finanziamento. Puoi contattare anche tutto il mondo e fare pure pubblicità in televisione senza correre rischi. Solo in questo caso.
  4. inferentiaSEI HAI UN’AZIENDA DECOTTA, PIENA DI DEBILITI O CHE FATTURA POCO O NIENTE COME UN INCUBATORE…  Allora la via più semplice e sicura per rifilare la sola a qualche vecchietta più po meno consapevole senza correre rischi è quello di quotarsi alla Borsa Italiana ma in quel caso devi avere come complice almeno una delle Banche italiane che nella nostra asfittica borsa la fanno da padroni.

Tutto chiaro? Vuoi le fonti giuridiche? Il parere legale? Prova a leggerti tutta sta pappardella e vedi se ci capisci qualcosa… I miei sono consigli da S-blogger che si dichiara bugiardo in ogni dove quindi non prenderli per veri ma diciamo, assai, verosimili…

 

Fonti normative

 La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.B.:

  • art. 11, che disciplina la raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche;
  • artt. 130 e 131, che assoggettano a sanzione penale l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l’attività bancaria svolte abusivamente;

vengono inoltre in rilevo:

  • gli articoli 2412, 2483 e 2526 del codice civile, concernenti l’emissione di strumenti finanziari da parte delle società;
  • la legge 13 gennaio 1994, n. 43, che disciplina le cambiali finanziarie;
  • l’art. 5, comma 1, della delibera CICR del 3 marzo 1994, che preclude alle banche l’emissione di cambiali finanziarie;
  • la delibera CICR del 19 luglio 2005, attuativa dell’art. 11 del T.U.
  • la delibera CICR del 22 febbraio 2006, recante integrazioni a quella del 19 luglio 2005

———————-

L’art. 11 del T.U.B. (LINK) delinea la nozione di raccolta del risparmio, consistente nell’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma (comma 1). Lo svolgimento presso il pubblico di tale attività è vietato ai soggetti diversi dalle banche (comma 2).

Ai predetti fini, la medesima disposizione: da un lato, esclude talune fattispecie dalla nozione di raccolta del risparmio tra il pubblico; dall’altro, elenca le deroghe al citato divieto nei confronti dei soggetti non bancari.

Sotto il primo profilo, non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica (comma 2-bis) e quella che, in conformità dei limiti e dei criteri fissati dal CICR, è effettuata presso specifiche categorie di soggetti individuate in ragione di rapporti societari e di lavoro (comma 3).

Sotto il secondo profilo, le previsioni dell’art. 11 (comma 4) escludono l’applicazione del divieto a Stati, organismi internazionali ed enti territoriali, nonché a tutti i casi in cui la raccolta sia effettuata ai sensi di norme di legge.

A tale ultimo riguardo, viene espressamente indicata la raccolta effettuata dalle società ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito o altri strumenti finanziari. A tutela della riserva di attività delle banche, rimane comunque preclusa la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all’emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (comma 5).

Al CICR è attribuito il compito di individuare gli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio e di determinare, se non disciplinati dalla legge, limiti all’emissione nonché durata e taglio degli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni (commi 4-bis e 4-ter).

Il Comitato, a fini di tutela della riserva dell’attività bancaria, stabilisce limiti e criteri, anche in deroga al codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti (comma 4-quater).

La violazione delle prescrizioni dell’art. 11 del T.U.B. e delle relative disposizioni di attuazione è sanzionata penalmente dalle norme sull’abusivismo bancario (articoli 130 e 131 del T.U.B.).

Articolo 130 (Abusiva attività di raccolta del risparmio): Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’articolo 11 è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da euro 12.911 a euro 51.645.

 Articolo 131 (Abusiva attività bancaria): Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’articolo 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

La disciplina di attuazione dell’art. 11 è stata dettata con deliberazione del CICR del 19 luglio 2005, successivamente integrata con deliberazione del 22 febbraio 2006 al fine di tener conto delle modifiche apportate al codice civile, in materia di limiti alle emissioni obbligazionarie, dalla l. n. 262/05.

Svolgimento tra il pubblico

L’impostazione dell’art. 11 T.U.B. non ha fornito un’indicazione espressa delle ipotesi nelle quali ricorre l’estremo in parole. Piuttosto sono state identificate alcune categorie di soggetti (soci, dipendenti ecc.) prevedendo che l’acquisizione di fondi rimborsabili presso di queste non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico, ove effettuata nel rispetto dei limiti e dei criteri formulati dal CICR.

L’approccio legislativo all’individuazione del concetto di pubblico, non può pertanto considerarsi esaustivo. Permane infatti il problema di determinare in via interpretativa quando possa qualificarsi indiscriminata, e quindi effettuata tra il pubblico un attività di acquisizione di disponibilità monetarie con obbligo di rimborso.

In tale prospettiva, un contributo in termini di riduzione dell’area di indeterminatezza è per certo ascrivibile alle indicazioni ritraibili dalla disciplina di rango secondario.

Viene in rilievo, in particolare, la previsione contenuta nella predetta delibera del CICR del 19 luglio 2005, successivamente integrata con deliberazione del 22 febbraio 2006, in base alla quale (art. 2 c. 2):

6a5b8843-f4c3-4a74-aa5a-f0b5df3f6206

In sede di Istruzioni di vigilanza per le banche (scarica), la Banca d’Italia ha poi specificato che (i) per i soggetti erogatori dei fondi l’operazione deve inserirsi di norma in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziatore e che (ii) il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosità e frequenza delle operazioni) da configurare di fatto una forma di raccolta tra il pubblico.

CI HAI CAPITO QUALCOSA?

ME LO SPIEGHI PURE A ME PER FAVORE?

Una cosa l’ho capita, in italia tutto ciò che non è autorizzato è vietato, quindi, considerato che qualsiasi investimento in startup è ad altissimo rischio di fallimento è assai probabile che andare in giro a chiedere a soldi come fossero cioccolatini direi che rischi di grosso, molto grosso…

andrea@elestici.com

S-blogger a tempo perso e imprenditore a tempo non retribuito.

Potrebbero interessarti anche...